La liberazione del mercato dell'energia ha portato molti vantaggi ma ha anche aumentato i disservizi e le invadenze di alcune compagnie attive nel settore energetico. Fra i casi più eclatanti ci sono i contratti non richiesti. Ci si ritrova cioè titolari di un accordo di fornitura di luce e gas senza aver mai sottoscritto nessun accordo, né di persona né per telefono né per posta.
Per capire come comportarsi in situazioni del genere è opportuno conoscere la normativa di riferimento. Per quanto riguarda l'accettazione del contratto, le norme stabiliscono che questa può essere fatta anche telefonicamente e non solo negli uffici del venditore. L'operatore è obbligato a effettuare una chiamata di conferma a un numero di telefono chiaramente riconducibile al cliente: può trattarsi del numero di casa, del cellulare o del numero dell'ufficio.
Dopo aver spiegato il motivo della telefonata, il venditore ha quindi il dovere di chiedere il consenso alla registrazione della conversazione da quel momento in poi. E' allora che il cliente può dare la conferma o la smentita della volontà di sottoscrivere il contratto per la fornitura in questione. In aggiunta, un altro obbligo in capo ai venditori, stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è quello di inviare una lettera di conferma al cliente una volta che il contratto viene stipulato.
Se il contratto non viene sottoscritto o se la procedura non viene seguita secondo le modalità appena menzionate, i clienti possono inviare un reclamo alla compagnia che afferma l'esistenza del contratto non richiesto. Il reclamo va inviato di persona oppure attraverso un'associazione di consumatori.
Attenzione però: il reclamo non è considerato valido se non è presentato entro 30 giorni solari dalla chiamata di conferma (oppure entro 40 giorni se è stata ricevuta la lettera di conferma). Nel reclamo va indicata obbligatoriamente la data in cui si è ricevuta la chiamata di conferma. In alternativa, il cliente può allegare, se l'ha ricevuta, una copia della lettera di conferma inviata dalla compagnia.
Se la società che sostiene l'esistenza del contratto non dà una risposta motivata e corredata di documentazione entro 40 giorni, o semplicemente se la risposta non è ritenuta soddisfacente, il cliente può fare una segnalazione allo Sportello per il consumatore di energia attivato presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La segnalazione deve essere corredata della documentazione e della copia del reclamo inviato alla compagnia. A questo punto, lo Sportello verifica se in base alle norme dell'Aeeg il reclamo è fondato e, sia in caso positivo che negativo, comunica al cliente e all'operatore i passi da compiere per annullare il contratto.
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