Tour operator: l'aumento del prezzo è lecito, ma limitato

Pacta sunt servanda. Il diritto romano sanciva l'impossibilità di modificare gli accordi stipulati e il principio generale si è tramandato sino ai nostri giorni, anche se temperato da una serie di eccezioni. Alcune delle quali riguardano l'ambito turistico.

Aumento massimo del 10%
In particolare, il prezzo del viaggio concordato con il tour operator è suscettibile di revisione al rialzo al verificarsi di alcune situazioni disciplinate dal DLgs n.206/2005 e, comunque, nella misura massima del 10%. Questo nella considerazione che i cataloghi vengono preparati con largo anticipo rispetto alla partenza, lasciando quindi spazio per il verificarsi di costi imprevisti, ma considerando al tempo stesso il diritto del viaggiatore a non vedersi stravolto il prezzo che lo aveva convinto ad accettare il contratto.

L'aumento del prezzo deve essere causato da uno dei seguenti motivi:
  • variazione del costo del trasporto; 
  • del carburante; 
  • delle tasse aeroportuali; 
  • del tasso di cambio. 
Non sono ammesse variazioni legate ad altre variabili, e in ogni caso la variazione del prezzo deve essere comunicata entro 20 giorni prima della partenza.

Dal blog di 6sicuro: Kit di sopravvivenza alle code in autostrada

I diritti del consumatore
Se il prezzo aumenta più del 10% rispetto a quello pattuito, anche se sussistono motivazioni corrette, il viaggiatore ha la facoltà recedere dal contratto e farsi restituire le somme versate, senza penali. Il diritto è esercitabile entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione dell'aumento.

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